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PREMI DI PRODUTTIVITA’ DETASSATI

Le istruzioni INPS per la detassazione dei premi produttività per datori e lavoratori che prende il via da novembre 2018

Per il bonus è necessario che il risultato migliori il livello già conseguito 


Con la risoluzione 78/E/2018, l’agenzia delle Entrate conferma che la tassazione del 10% sui premi di risultato è applicabile esclusivamente se, nel periodo congruo considerato, si sia verificato l’incremento di uno degli obiettivi concordati nell’accordo aziendale. Inoltre, l’Agenzia fornisce la propria interpretazione di quando si possa considerare raggiunto il presupposto dell’incremento in ipotesi di accordi che prevedono il raggiungimento di un valore predeterminato.

Nel caso posto all’attenzione si parla di un premio di risultato legato al parametro della redditività e dell’efficienza in particolare sono stati individuati: un determinato valore dell’ Ebit per avere diritto al Premio, mentre per l’obiettivo di efficienza è necessario migliorare le tempistiche di consegna rispetto a un target autonomamente definito dall’azienda. Nella lettura fedele al testo dell’articolo 1, comma 182, della legge 208/2015, l’interpello distingue due possibili scenari di distribuzione del premio:

  • il primo con il raggiungimento del valore dell’Ebit proposto, ma numericamente inferiore rispetto a quello dell’anno precedente (analogamente nel caso di miglioramento delle consegne);
  • il secondo con la corresponsione del premio non solo in forza di un valore di Ebit e di tempistiche di consegna conforme al target prefissato dal contratto, ma anche migliorativi rispetto ai valori registrati nel 2016.
Nel primo caso, in assenza di un reale incremento dei parametri economici individuati dal contratto di secondo livello rispetto a un periodo temporale precedente dallo stesso, eletto come termine di paragone, l’amministrazione esclude la possibilità di applicare il regime di tassazione agevolata ai premi.
Invece l’Agenzia precisa opportunamente che, qualora la stessa azienda corrisponda il premio alle medesime condizioni dimostrando l’effettivo incremento del valore dell’Ebit 2017 rispetto a quello del 2016 (così come per i tempi di consegna del 2017 rispetto all’anno precedente), i premi saranno legittimamente detassabili senza necessità di modificare l’accordo depositato.

L’articolo 1, comma 182 della legge 208/2015 subordina infatti all’incremento dei parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione la tassazione al 10% dei premi di risultato, delegando al decreto interministeriale del 25 marzo 2016 l’individuazione dei criteri per rilevare tali incrementi. L’articolo 2, comma 2, di tale provvedimento ha rimesso ai contratti collettivi aziendali e territoriali la previsione dei «criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto ad un periodo congruo stabilito dall’accordo».
Sulla base di tale articolato, l’Agenzia aveva già ribadito (circolare 28/E/2016, paragrafo 1.2, richiamata anche al paragrafo 4.2 della circolare 5/E/2018) che per detassare i premi di risultato rimane comunque necessario che, nell’arco di un periodo congruo definito nell’accordo, sia realizzato l’incremento di almeno uno dei 5 obiettivi normativi e che tale incremento sia verificabile attraverso indicatori definiti dalla contrattazione collettiva.

Nonostante l’interpello si ponga in linea di continuità con i precedenti orientamenti, va al contempo notato come sia opportuno che, qualora si voglia usufruire dell’agevolazione, la prassi contrattuale, superando i precedenti criteri condivisi tra le parti, si adegui nel definire accordi che permettano chiaramente di individuare gli obiettivi incrementali ai fini della tassazione sostituiva. Non va tralasciato che negli accordi pregressi molti datori di lavoro hanno diversamente inteso i requisiti normativi sopra rappresentati, supponendo fosse legittimamente applicabile la tassazione al 10% al raggiungimento di un risultato incrementale rispetto a un target prefissato.


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